ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

CLASSIC & SPORT CARS CLUB – COMO

Finalità e struttura

Art.1) È costituita l’associazione senza fine di lucro denominata

“CLASSIC & SPORT CARS CLUB – COMO “

in forma abbreviata CSC-COMO.

Art.2) L’ Associazione ha sede in Como, Viale Fratelli Rosselli, 31 – cap 22100.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà trasferire la sede, istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Art.3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla distribuzione di avanzi di gestione tra gli associati, nemmeno n forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza motoristica e collezionistica di veicoli d’epoca e sportivi. Essa non discrimina in base al genere, alla religione, alle condizioni socioeconomiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo del Terzo Settore.

Art. 4) Finalità principali dell’Associazione sono:

  • riunire amatori e proprietari di mezzi di locomozione storici e sportivi,
  • organizzare attività culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla realizzazione di eventi, raduni, mostre e altro.
  • prestare assistenza amministrativa per autovetture d’epoca e sportive nei confronti degli Enti certificatori per il rilascio delle certificazioni attestanti la originalità e la storicità dei mezzi, nonché di ogni altra documentazione per la valorizzazione dei veicoli d’epoca e sportivi al fine di preservarne il valore storico, culturale e sociale.

L’Associazione si relaziona con le principali Istituzioni settoriali per incentivare la conservazione ed il recupero dei veicoli come bene storici e culturali, affiliandosi ad ACI Automobil Club Italiano ACI STORICO – Roma, i principali Registri di Marca ed altri Enti certificatori nell’interesse dei soci iscritti alla Associazione stessa. 

L’Associazione potrà altresì realizzare e gestire un museo dell’auto in genere e di quelle storiche in particolare, così come attività di rimessaggio e/o custodia avvalendosi di convenzioni con organizzazioni specializzate. 

L’ Associazione assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti di ACI Automobil Club Italiano – Roma.

L’ Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi e la partecipazione a manifestazioni di regolarità, eventi culturali, turistici, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi ricompresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci e quant’altro nel pieno rispetto delle vigenti  disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre, potrà reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con Enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali ed intrattenere rapporti con Istituti di credito, oltre a stipulare Convenzioni per servizi a favore dei propri associati.

Soci

Art. 5) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Possono essere istituite diverse categorie di soci con quote di partecipazione differenziate.

Art. 6) L’ammissione all’ Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio.

Art.7) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente o per delega il diritto di voto nelle assemblee. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega. I soci minorenni votano attraverso chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 8) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Il mancato versamento della quota comporta la decadenza da socio.

Art. 9) La qualità di socio si perde, oltre che per morosità, per dimissioni ed espulsione. Il socio può essere espulso quando attui comportamenti che provochino danni materiali o reputazionali all’Associazione. La decadenza o l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) La perdita, in qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla Associazione.

Art.11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi

Art. 12) Gli Organi della Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 13) L’ Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 14) La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell’avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’ avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all’ Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa. È ammessa una sola delega a favore di un altro socio. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 16) L’ Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 17) L’ Assemblea Ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo, che a sua volta nella prima riunione eleggerà il Presidente e le altre cariche sociali, con elezioni che si tengono ogni quattro anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di sette, comunque sempre in numero dispari compreso il Presidente.

In caso di dimissioni o altra cessazione di un consigliere subentra il candidato al Consiglio Direttivo che ha ottenuto più voti senza peraltro essere risultato eletto.

L’ Assemblea delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 18) L’ Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche dello Statuto e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza. 

In prima convocazione essa è validamente costituita se partecipano almeno i due terzi degli associati, in seconda convocazione se partecipano oltre la metà degli associati ed in terza convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diverse previsioni ex lege.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera con i medesimi quorum.

Tra la prima e le successive convocazioni deve intercorrere almeno un’ora.

Art.19) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale ed è eletto dall’ Assemblea ogni quattro anni.

Esso è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, ivi compreso il Presidente, che viene eletto dal nuovo Consiglio Direttivo nella sua prima riunione; uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario, un Segretario e un Tesoriere qualora quest’ ultima carica non sia detenuta dal Presidente stesso.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale della Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’ interesse dell’Associazione. 

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto riservato alla Assemblea.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti alle spese straordinarie, di esercizio e in c/capitale, nonché la ratifica di quelle ordinarie effettuate dal Presidente o dal Tesoriere, entro il limite di euro 1.000, 00 (euro mille) unitari, con massimo di euro 5.000,00 (euro cinquemila) nell’esercizio; facoltà questa di spesa in autonomia con obbligo di rendicontazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle facoltà istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente qualora presente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvalga l’Associazione;
  • la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo per l’anno successivo;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti amministrativi e operativi dell’Associazione e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo Statuto e leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ovvero ogni qualvolta che il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. 

Art. 22) Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione del nuovo consiglio e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo stesso.

Egli presiede l ‘ Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di necessità e urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ ultimo alla prima riunione utile.

Art. 23) Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 24) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri:

Ad egli spetta, di concerto con il Presidente, di provvede alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi ordinativi e contratti. 

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 25) Il Tesoriere qualora nominato, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 26) La funzione di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. In mancanza di Segretario o Tesoriere, in quanto non nominati, le funzioni vengono svolte dal Presidente.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in sub-ordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l’esercizio finanziario

Art. 28) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali corrisposti dai soci, di eventuali entrate di carattere commerciale o dalla partecipazione agli eventi organizzati dall’ Associazione, da contributi o liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione stessa o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 29) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere esclusivamente utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che nella ipotesi dello scioglimento dell’Associazione.

Art. 30) L’anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, alla approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno successivo.

Scioglimento 

Art. 31) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto in base alle decisioni che verranno assunte.

Norme finali

Art. 32) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle norme via via vigenti in materia di associazioni senza finalità di lucro.